Quello che è importante ricordarsi
Sia che ci si trovi di fronte all’apertura di una nuova attività o alla messa in regola di un luogo di lavoro, l’interrogativo sull’obbligatorietà dell’estintore e di conseguenza la relativa manutenzione, è uno dei quesiti più comuni.
Quando risulta indispensabile la presenza di un estintore?
L’estintore è obbligatorio in qualsiasi attività lavorativa, dove, oltre al titolare sia presente anche
solo un dipendente.
Considerando l’art. 46 del D. Lgs 81/08, nei luoghi di lavoro “devono essere adottate idonee
misure per prevenire incendi per tutelare l’incolumità dei lavoratori”, pena l’arresto da 2 a 24 mesi o
ammenda da €1.315,20 a €5.699,20.
Per quanto riguarda invece il quantitativo dei presidi, tale quantità sarà determinata dal numero dei
lavoratori e dalla grandezza del luogo, mentre la tipologia di estintore, che può essere ad acqua, a
schiuma, a polvere o a CO2, dipenderà dalla natura che potrebbe avere un eventuale incendio.
E per la relativa manutenzione?
La manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro.
La norma tecnica di riferimento per la manutenzione degli estintori è la norma UNI 9994/1 2013,
“Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d’incendio; manutenzione”.
Questa norma indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione.
Nello specifico sono previste 4 fasi di manutenzione:
– Sorveglianza (punto 4.4 norma UNI 9994/1 2013)
– Controllo (punto 4.5 norma UNI 9994/1 2013)
– Revisione (punto 4.6 norma UNI 9994/1 2013)
– Collaudo (punto 4.7 norma UNI 9994/1 2013)
1) Sorveglianza
Consiste nella esecuzione, da parte di personale interno all’azienda, di alcuni
accertamenti:
– l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
– l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso
sia libero da ostacoli;
– l’estintore ed il suo supporto siano integri;
– l’estintore non sia manomesso.
La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in
relazione al rischio di incendio presente.
2) Controllo periodico
Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto
(persona competente) e con frequenza semestrale, di una verifica dell’efficienza
dell’estintore portatile o carrellato tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a
seconda del tipo di estintore.
3) Revisione programmata
Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, di
una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente
l’estintore.
Tra questi interventi (tutti elencati all’art. 5.3 della UNI 9994:2003), è
inclusa la ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente presente nell’estintore
(polvere, CO2, schiuma, ecc.).
4) Collaudo
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, da parte di personale esterno
specializzato e riconosciuto, la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore
tramite prova idraulica.
L’attività di collaudo deve comportare l’attività di revisione.