Manutenzione: strumento di prevenzione.
La permanenza nel tempo dei requisiti essenziali di sicurezza di attrezzature, macchine e impianti è un elemento imprescindibile per la prevenzione: l’assenza di manutenzione o una manutenzione inadeguata possono essere causa di situazioni pericolose, incidenti e problemi per l’incolumità delle persone.
Non è superfluo ricordare che il legislatore per queste ragioni ha emanato precise disposizioni (schema 1).
In particolare, tra le misure generali di tutela descritte nell’art. 15 del D. Lgs. 81/08, che in sostanza rappresenta la politica della sicurezza alla quale si riferisce tutto il provvedimento normativo, è richiamata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
In questo quadro non vanno dimenticate le attrezzature antincendio, per le quali le scadenze sono stabilite da una specifica normativa tecnica.
Al riguardo è opportuno evidenziare che pianificare la manutenzione attraverso l’implementazione di specifici programmi di manutenzione comporta, di fatto, anche notevoli opportunità di crescita per le aziende.
Infatti, una corretta gestione delle attrezzature e degli impianti, consente non solo di eliminare numerose condizioni che potrebbero generare incidenti ma, nel contempo, permette di ridurre sensibilmente i costi dovuti a sinistri.
Lo stesso principio vale per le attrezzature ed i sistemi antincendio presenti sulle imbarcazioni dove, in alcuni casi, sono erroneamente considerati dotazioni accessorie. Al contrario, queste attrezzature devono essere periodicamente sottoposte ad accurati interventi di manutenzione e, se necessario, sostituite con delle nuove.
Di fatto, ci sono interventi di fondamentale importanza e che, in quanto tali, non devono mai essere rinviati, in quanto in fase di navigazione potrebbero ridurre notevolmente i livelli di sicurezza necessari per tutelare l’incolumità delle persone.
PRINCIPALI NORME DI LEGGE CHE REGOLAMENTANO LA MANUTENZIONE
DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Ambito | Disposizione cogente | Riferimento |
AMBITO TERRESTRE | D.M. 10.03.1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro | Art. 4 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”. |
D.M. 37 del 12.01.2008 – Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. | Art. 5 “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività”. | |
D. LGS. 81 del 09.04.2008 – In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. | Articolo 15 – Misure generali di tutela, comma 1 lett. z
Allegato IV, Cap. 4 “Misure contro l’incendio e l’esplosione”, comma 4.1.3. |
|
D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. | Art. 6. “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività” | |
D.M. 20 dicembre 2012 – Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. | Allegato – punti
2. Disposizioni generali. 2.3. Esercizio e manutenzione |
|
D.M. 3 agosto 2015 – Approvazione di norma tecniche di prevenzione incendi. | Capitolo S. 5 Gestione della sicurezza antincendio | |
AMBITO NAVALE | D.M. 29/07/2008 n. 146 Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. | Art. 52 – Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza. |
Circolare n 100 del 10 febbraio 2014 e successive modifiche e aggiornamenti – Regolamento per la manutenzione periodica degli impianti fissi e delle dotazioni mobili antincendio a bordo delle navi. | Allegato |